Visita la Gazzetta Ufficiale Legge 4/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e definizioni
La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in
materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le
professioni non organizzate in ordini o collegi.
- Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
- Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2
contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla
discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
- 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
- L’esercizio della professione è libero e fondato
sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,
dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi,
della responsabilità del professionista.
- La professione è esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro
dipendente.
Art. 2
Associazioni professionali 1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2,possono costituire associazioni a carattere professionale di naturaprivatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo dirappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenzedegli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delleregole sulla concorrenza.2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioniprofessionali garantiscono la trasparenza delle attività e degliassetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati,l’osservanza dei principi deontologici, nonché una strutturaorganizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivoraggiungimento delle finalità dell’associazione.3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraversospecifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codicedel consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabilisconole sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazionidel medesimo codice.4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tuteladell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimentoper il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delleprestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenziosocon i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codicedel consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale ingenerale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso didenominazioni professionali relative a professioni organizzate inordini o collegi.6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscrittialle associazioni di cui al presente articolo, non è consentitol’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge aspecifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino ilpossesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione alrelativo albo professionale.7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presentearticolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano,con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentantilegali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e dirispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agliarticoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppoeconomico nel proprio sito internet, unitamente agli elementiconcernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensidell’art. 4, comma 1, della presente legge.
Art. 3
Forme aggregative delle associazioni 1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo lapropria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da essecostituite come associazioni di natura privatistica.2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti eagiscono in piena indipendenza e imparzialità.3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione equalificazione delle attività professionali che rappresentano,nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esseconnesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedipolitiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni,esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, aifini della verifica del rispetto e della congruità degli standardprofessionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e deicodici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4
Pubblicità delle associazioni professionali 1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le formeaggregative delle associazioni di cui all’art. 3 pubblicano nelproprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità peril consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza,veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati adutilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione qualemarchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale deipropri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presentelegge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decretolegislativo 26 marzo 2010, n. 59.2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o dellaforma aggregativa garantisce la correttezza delle informazionifornite nel sito web.3. Le singole associazioni professionali possono promuovere lacostituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri divalutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenzaprofessionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo trale parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e deiconsumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tuttigli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sonoposti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 5
Contenuti degli elementi informativi 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e conle modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità deiseguenti elementi:a) atto costitutivo e statuto;b) precisa identificazione delle attività professionali cuil’associazione si riferisce;c) composizione degli organismi deliberativi e titolari dellecariche sociali;d) struttura organizzativa dell’associazione;e) requisiti per la partecipazione all’associazione, conparticolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivitàprofessionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degliappartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante ealla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivoassolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versareper il conseguimento degli scopi statutari;f) assenza di scopo di lucro.2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligodi garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduatein relazione alle violazioni poste in essere e l’organo prepostoall’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessariaautonomia;b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almenotre regioni;d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata allaformazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualitàdell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settoredi competenza;f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lapresenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cuiall’art. 2, comma 4.
Art. 6
Autoregolamentazione volontaria 1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria ela qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano leprofessioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesionedegli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sullaconformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNIEN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alladirettiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.3. I requisiti, le competenze, le modalità di eserciziodell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utenteindividuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi ecriteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dellasingola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazionenei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenutaadozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNIrelativa alle attività professionali di cui all’art. 1.
Art. 7
Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenzadel mercato dei servizi professionali, le associazioni professionalipossono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarieverifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentantelegale, un’attestazione relativa:a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazionestessa;c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionaleche gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’eserciziodell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizioneall’associazione;d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cuil’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per laresponsabilità professionale stipulata dal professionista;f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto diuna certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativaalla conformità alla norma tecnica UNI.2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisitonecessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Art. 8
Validità dell’attestazione 1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari alperiodo per il quale il professionista risulta iscrittoall’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata adogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. Lascadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e chene utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza delproprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9
Certificazione di conformitàa norme tecniche UNI 1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le formeaggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione dellanormativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali,attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnicio inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fasedell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massimaconsensualità, democraticità e trasparenza. Le medesimeassociazioni possono promuovere la costituzione di organismi dicertificazione della conformità per i settori di competenza, nelrispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità eprofessionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigentee garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo uniconazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possonorilasciare, su richiesta del singolo professionista anche noniscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità allanorma tecnica UNI definita per la singola professione.
Art. 10
Vigilanza e sanzioni 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti divigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presentelegge.2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito webdell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7,comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili aisensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11
Clausola di neutralità finanziaria 1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delloStato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agliadempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inseritanella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri