Visita la Gazzetta Ufficiale Legge 4/2013

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

 Art. 1

Oggetto e definizioni

La presente legge, in attuazione dell’art. 117,  terzo  comma,

della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in

materia di concorrenza e di libertà di circolazione,  disciplina  le

professioni non organizzate in ordini o collegi.

  1. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata

in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende

l’attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di

servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e

prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il

concorso di questo, con  esclusione  delle  attività  riservate  per

legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell’art.  2229

del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attività  e

dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio

disciplinati da specifiche normative.

  1. Chiunque svolga una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2

contraddistingue la propria attività, in ogni documento  e  rapporto

scritto con il  cliente,  con  l’espresso  riferimento,  quanto  alla

discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge.

L’inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra

professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del

codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,

  1. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
  2. L’esercizio della   professione   è  libero   e    fondato

sull’autonomia, sulle  competenze  e  sull’indipendenza  di  giudizio

intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede,

dell’affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza,

dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta  dei  servizi,

della responsabilità del professionista.

  1. La professione è esercitata in forma  individuale,  in  forma

associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro

dipendente.

Art. 2  

Associazioni professionali 1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2,possono costituire associazioni a carattere professionale  di  naturaprivatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  dirappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenzedegli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche,agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delleregole sulla concorrenza.2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioniprofessionali garantiscono la trasparenza  delle  attività  e  degliassetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati,l’osservanza  dei  principi  deontologici,  nonché   una   strutturaorganizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all’effettivoraggiungimento delle finalità dell’associazione.3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraversospecifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti,adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis  del  codicedel consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabilisconole sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazionidel medesimo codice.4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tuteladell’utente, tra cui l’attivazione di uno  sportello  di  riferimentoper il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delleprestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenziosocon i singoli professionisti, ai sensi dell’art.  27-ter  del  codicedel consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale ingenerale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l’adozione   e   l’uso   didenominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  inordini o collegi.6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se  iscrittialle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  è  consentitol’esercizio delle attività professionali  riservate  dalla  legge  aspecifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  ilpossesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l’iscrizione  alrelativo albo professionale.7. L’elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presentearticolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che  dichiarano,con  assunzione  di  responsabilità  dei  rispettivi  rappresentantilegali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  dirispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agliarticoli 5,  6  e  7  è  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppoeconomico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementiconcernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensidell’art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3  

Forme aggregative delle associazioni 1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2,  mantenendo  lapropria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  essecostituite come associazioni di natura privatistica.2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  eagiscono in piena indipendenza e imparzialità.3.  Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   equalificazione  delle  attività  professionali  che   rappresentano,nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esseconnesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedipolitiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni,esse possono controllare l’operato delle  medesime  associazioni,  aifini della verifica del rispetto e della  congruità degli  standardprofessionali  e  qualitativi  dell’esercizio  dell’attività  e  deicodici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4

Pubblicità delle associazioni professionali 1. Le associazioni professionali di  cui  all’art.  2  e  le  formeaggregative delle associazioni  di  cui  all’art.  3  pubblicano  nelproprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità peril  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza,veridicità. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  adutilizzare  il  riferimento  all’iscrizione  all’associazione   qualemarchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale deipropri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presentelegge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decretolegislativo 26 marzo 2010, n. 59.2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o dellaforma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazionifornite nel sito web.3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  lacostituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  divalutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenzaprofessionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  trale parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  deiconsumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tuttigli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sonoposti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5

Contenuti degli elementi informativi 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e conle modalità  di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità  deiseguenti elementi:a) atto costitutivo e statuto;b) precisa  identificazione  delle  attività   professionali  cuil’associazione si riferisce;c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  dellecariche sociali;d) struttura organizzativa dell’associazione;e)  requisiti  per  la   partecipazione   all’associazione,   conparticolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivitàprofessionali   oggetto    dell’associazione,    all’obbligo    degliappartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante  ealla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l’effettivoassolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versareper il conseguimento degli scopi statutari;f) assenza di scopo di lucro.2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo,  l’obbligodi garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduatein relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l’organo  prepostoall’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessariaautonomia;b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in  almenotre regioni;d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata allaformazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;e) l’eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualitàdell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settoredi competenza;f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  lapresenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di  cuiall’art. 2, comma 4.

Art. 6 

Autoregolamentazione volontaria 1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione  volontaria  ela qualificazione  dell’attività  dei  soggetti  che  esercitano  leprofessioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente  dall’adesionedegli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sullaconformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNIEN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alladirettiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.3.  I  requisiti,  le  competenze,  le   modalità   di   eserciziodell’attività  e  le  modalità  di  comunicazione  verso   l’utenteindividuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  ecriteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato dellasingola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l’informazionenei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenutaadozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNIrelativa alle attività professionali di cui all’art. 1.

Art. 7 

Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenzadel mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionalipossono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarieverifiche,  sotto  la  responsabilità  del  proprio   rappresentantelegale, un’attestazione relativa:a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all’associazionestessa;c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionaleche  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell’eserciziodell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizioneall’associazione;d) alle garanzie fornite dall’associazione  all’utente,  tra  cuil’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;e) all’eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  laresponsabilità professionale stipulata dal professionista;f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto diuna certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,  relativaalla conformità alla norma tecnica UNI.2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisitonecessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 8

Validità dell’attestazione 1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari  alperiodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscrittoall’associazione professionale che la rilascia  ed  è  rinnovata  adogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. Lascadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e  chene utilizza l’attestazione ha l’obbligo  di  informare  l’utenza  delproprio numero di iscrizione all’associazione.

Art. 9  

Certificazione di conformitàa norme tecniche UNI 1. Le associazioni professionali di  cui  all’art.  2  e  le  formeaggregative di cui  all’art.  3  collaborano  all’elaborazione  dellanormativa tecnica UNI relativa alle singole attività  professionali,attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnicio inviando all’ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fasedell’inchiesta  pubblica,   al   fine   di   garantire   la   massimaconsensualità,   democraticità   e   trasparenza.    Le    medesimeassociazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  dicertificazione della conformità per i  settori  di  competenza,  nelrispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialità    eprofessionalità previsti per tali organismi dalla normativa  vigentee garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo uniconazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possonorilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   noniscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformità allanorma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10

Vigilanza e sanzioni 1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   divigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presentelegge.2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  webdell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art.  7,comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  aisensi dell’art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11  

Clausola di neutralità finanziaria 1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  delloStato.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agliadempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   efinanziarie disponibili a legislazione vigente.La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inseritanella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi’ 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del  Consiglio  dei

Ministri

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